È quanto emerge dalle prime indicazioni per l’applicazione della legge sulla continuità degli affetti, emanate in Piemonte a un anno dalla sua entrata in vigore. Qualora gli affidatari chiedessero l’adozione del minore loro affidato, nel frattempo divenuto adottabile, «dovranno presentare domanda di adozione» e il Tribunale valuterà la loro domanda «secondo la procedura ordinaria».
A fine gennaio, in un convegno che voleva fare il punto sul primo anno di vita della legge 173/2015, sulla continuità degli affetti per i minori in affidamento, la professoressa Joelle Long dell’Università di Torino, spiegava che «la legge 173 è stata percepita come possibilità di convertire l’affidamento in adozione, ma questa legge è molto altro. Anche perché dal punto di vista statistico il tema della continuità degli affetti si pone anzitutto nel caso di ritorno del bambino nella sua famiglia d’origine. In ogni caso non si parla di “preferenza” per i coniugi affidatari ai fini dell’adozione piena.Dal punto di vista tecnico non è una totale innovazione, tuttavia è una conquista di civiltà: c’erano prassi distorte e differenti, servivano garanzie sostanziali sulle procedure».
Oggi da Torino arrivano le prime indicazioni per i servizi socio-sanitari circa l’applicazione della legge n. 173/2015. Queste indicazioni operative sono state redatte da un gruppo di lavoro in cui siedono il Tribunale per i Minorenni, la Procura, i servizi sociali e sanitari del territorio e le associazioni di volontariato impegnate negli affidi e nelle adozioni (Papa Giovanni XXIII), Anfaa e Gruppo Volontari per l’affidamento e l’adozione), che ha lavorato per un anno. L’obiettivo del lavoro – afferma l’assessore regionale alle Politiche Sociali della Famiglia e della Casa Augusto Ferrari nella lettera che accompagna le indicazioni operative – è arrivare a una revisione complessiva della Delibera 27-4956 del 2012. Il punto di partenza è la «situazione di diffusa e generalizzata confusione presente sul territorio, rispetto alla applicazione corretta di quanto previsto dalla recente normativa» e l’esigenza di «ricevere in tempi brevi chiarimenti in merito».
Cosa affermano dunque queste prime indicazioni operative? Innanzitutto le «ben distinte finalità dell’affidamento familiare e dell’adozione»: gli operatori quindi devono tener ben presente che gli affidatari danno la loro disponibilità all’accoglienza «senza aspettative adottive». Anzi, utilizzare per l’affido coppie aspiranti all’adozione «può essere una rilevante ipoteca sull’esito dell’affidamento»: non si esclude la possibilità che coppie disponibili all’adozione accolgano un minore in affidamento, ma «dovrà trattarsi di casi del tutto eccezionali». Una scelta, questa di Torino, su cui al convegno organizzato a Milano dalla Camera Minorile di Milano e dall’AIMMF, c’erano state posizioni differenti: da un lato anche qui si era detto della necessità di porre attenzione alla progettualità reale delle famiglie, evitando che si ritrovassero un po’ “forzosamente”, per affetto, a farsi carico di una funzione che non faceva parte dei propri progetti famigliari, dall’altro si era ipotizzato di approcciare la legge 173 in maniera procedurale, come strumento che facilita la transizione dall’affido all’adozione, individuando fin dall’inizio per quegli affidamenti che si prospettano “sine die” delle famiglie affidatarie eventualmente disponibili all’adozione. Di certo, era emerso nel convegno tramite Michela Bondardo, coordinatore del Centro Affidi del Comune di Milano «non c’è più pregiudizio contro le coppie senza figli»: il Centro Affidi di Milano gestisce 30 affidi l’anno (con 50 nuovi casi l’anno) e dal 2011 al 2016 i minori in affido che sono divenuti adottabili sono stati 19, di cui 5 sono rimasti con la loro famiglie affidataria. «Non abbiamo visto sostanziali differenze dopo la legge», aveva spiegato.
Le indicazioni operative poi sottolineano la novità della legge, l’obbligo cioè di ascoltare gli affidatari pena nullità del procedimento, anche con memorie scritte. Dal convegno era emerso che non esistono ancora prassi omogenee, come non c’è regolamentazione rispetto alle modalità con cui mantenere i rapporti e quindi dare corpo alla continuità affettiva. Le indicazioni del Piemonte affermano che l’obiettivo dell’ascolto degli affidatari è «acquisire le considerazioni sulla vita quotidiana del minore», che gli affidatari possono farsi anche accompagnare da un’associazione e che tali memorie devono essere raccolte prima della dichiarazione dello stato di adottabilità. La continuità degli affetti poi, è scritto nero su bianco, «è un diritto del minore ove corrispondente al suo interesse», non della coppia. Se questo interesse non c’è, «non vi è ragione per provvedere alla continuità affettiva». Quando è interesse del minore, gli operatori dei servizi propongono al Tribunale , in vista della conclusione dell’affidamento, le modalità di mantenimento dei rapporti con gli affidatari, che devono essere preventivamente condivise con i genitori/parenti e con gli affidatari. Il tribunale potrebbe anche decidere di imporre alla famiglia d’origine il mantenimento dei rapporti con gli affidatari, nel caso sia opportuno.
Un lungo paragrafo è dedicato al caso in cui il minore esca dalla famiglia affidataria per andare in adozione a una nuova famiglia: «a volte è fattibile e positivo non solo per il bambino ma anche per le famiglie coinvolte, altre volte non è realizzabile». Qualora gli affidatari chiedessero l’adozione del minore loro affidato, nel frattempo divenuto adottabile, «dovranno presentare domanda di adozione» e l’indagine conoscitiva verrà fatta «da una equipe diversa rispetto a quella che si pronunziò in ordine all’idoneità della coppia quale famiglia affidataria» e il Tribunale valuterà la loro domanda «secondo la procedura ordinaria».
La continuità degli affetti, in sintesi, è un mezzo e non un fine: è utile mantenere i legami là dove essi producono benessere al minore, in ordine al suo progetto di vita.
Fonte: vita.it