A una donna rimasta incinta nonostante credesse di aver subìto in ospedale il concordato intervento di sterilizzazione,
e decisasi allora a interrompere la gravidanza indesiderata in Sardegna, per la prima volta un Tribunale civile ha riconosciuto il «danno non patrimoniale» conseguente alla violazione, da parte dell’ospedale inadempiente, «del principio di autodeterminazione della propria esistenza e della completa libertà nella determinazione delle scelte in merito alla procreazione cosciente e responsabile».
Sinora, in tema di «danno da nascita indesiderata», in giurisprudenza esistevano casi (peraltro pochi) non sovrapponibili a questo: erano cioè nascite contro o al di là della volontà della donna, magari foriere di danni fisici o mentali ai neonati, ma tutte occasionate da falliti aborti, o da errate sterilizzazioni, o ancora da improprie somministrazioni di contraccettivo. In questa causa civile, invece, decisa ora dal Tribunale di Cagliari, l’Azienda ospedaliera è stata condannata a risarcire la violazione delle scelte di procreazione della donna, orientatasi ad abortire dopo l’indesiderata gravidanza frutto appunto della inadempienza dell’ospedale.
Una dozzina d’anni fa la signora, quando era andata nell’ospedale di un paese di una provincia della Sardegna che qui (al pari della data) non si preciserà per non consentire l’identificazione della donna e della sua famiglia, aveva scelto di partorire il proprio secondo figlio con il taglio cesareo, e nel contempo di essere sottoposta a sterilizzazione tubarica.
Il taglio cesareo era andato bene, la signora era ritornata a casa con il secondo bambino, e, confidando nella chiusura delle tube che riteneva le fosse stata praticata dall’ospedale in ottemperanza al consenso informato che aveva sottoscritto, aveva poi ripreso la propria vita sessuale con il marito senza ricorso a contraccettivi. Scoprendosi invece incinta, con sua grande sorpresa, un anno dopo. E decidendo di abortire per non avere quel terzo figlio.
Una volta superata dall’istruttoria la tesi difensiva dell’ospedale, secondo il quale era stata la donna a manifestare incertezza rispetto all’operazione, nella causa la signora chiedeva al Tribunale di Cagliari il risarcimento non solo delle spese pratiche (liquidate dal giudice in 1.200 euro) e del danno biologico (cioè quello non patrimoniale da lesione all’integrità psicofisica, fissato dalla sentenza in 4.100 euro), ma anche del danno alla salute, e del danno alla libertà di autodeterminazione.
Il danno alla salute è stato escluso dal Tribunale, in virtù di una perizia che nella donna non ha ravvisato patologie psichiche conseguenti all’aborto.
Il giudice Giorgio Latti ha invece riconosciuto «il danno non patrimoniale» per «anche la sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione: infatti — scrive — il diritto alla procreazione cosciente e responsabile è certamente un diritto, normativamente riconosciuto, che trova riscontri costituzionali sia nell’art. 2 sia nell’art. 13 della Costituzione». In assenza di parametri, il giudice è ricorso a una valutazione «in via equitativa» del danno alla «delicata sfera della persona pregiudicata dall’illecito», condannando l’Azienda ospedaliera a pagare alla signora, assistita dall’avvocato Mauro Intagliata, un risarcimento di 20.000 euro.
Fonte: senonoraquando-torino.it