Cognome materno ai figli. Nuovo Progetto per la XVIII Legislatura

Con lo scioglimento delle Camere, il poco gradito DdL1628 è caduto. La Proposta “Disposizioni sul Nome della persona e sul Cognome dei coniugi e dei figli”, ispirata alle sentenze della CEDU e della Consulta, potrebbe invece riscuotere consensi introduzione alla proposta di Legge.
Prima di esporre il senso e la lettera dei singoli articoli, vorrei richiamare l’attenzione su due condizioni operative che provengono, oltre che da personali convinzioni, dal contenuto esplicito della sentenza della CEDU del 7 gennaio 2014 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale 286/2016.

La Corte Europea ha valutato un ricorso proposto da una coppia italiana coniugata, che avrebbe voluto attribuire alla sua prima figlia il solo cognome della madre e non il cognome del padre. Nel dichiarare legittima la richiesta, la Corte argomentava che la decisione della coppia di chiedere per la figlia l’aggiunta del cognome materno tramite istanza al Prefetto, intervenuta nel corso dei lunghi processi, non sanava il vulnus recato alla libertà e al diritto dei genitori dall’impossibilità di attribuzione alla nascita del solo cognome materno e concludeva con una sentenza di condanna per l’Italia.



Quel che consegue a tale decisione della CEDU appare evidente: nessuna proposta di legge sul cognome dei figli può escludere o confinare a casi gravi il diritto dei genitori di scegliere il cognome o i cognomi da attribuire alla prole, interferendo con la libertà dei genitori di gestire nel modo da essi ritenuto più idoneo la vita privata familiare. Non è possibile pianificare dunque assoluti; il solo doppio cognome non è praticabile e non lo è nemmeno il singolo cognome materno o paterno. La legge deve invece prevedere le diverse possibilità e deve farlo in modo esplicito e chiaro, senza creare presupposti ideologici o di comodo che determinino una qualsiasi disparità nella coppia genitoriale.



La Corte Costituzionale a sua volta, nell’analizzare la condizione del figlio cui veniva negato dal sistema vigente di assumere alla nascita due cognomi collegandosi a ciascuno dei genitori, ha posto nel dovuto rilievo quanto importante sia per la formazione della personalità del figlio relazionarsi con entrambi i rami del suo parentado più stretto. Delineava con ciò se non una inderogabilità al doppio cognome quanto meno una preferibilità dello stesso a tutto vantaggio del figlio.

Nella proposta che con questa petizione si presenta si è quindi formulato un insieme di norme che indirizzano esattamente in questo senso, proponendo il doppio cognome in assenza di qualsiasi indicazione contraria dei genitori. Si è prevista però la possibilità alternativa, ovvero l’attribuzione del cognome di un solo genitore in caso di una volontà espressa concordemente dai genitori in tal senso.

Nella pianificazione dell’ordine dei cognomi si è seguito un criterio di assoluta parità della coppia, stabilendo con l’art. 5 che, in assenza di indicazione contraria anche da parte di uno solo dei genitori, la priorità sia data per regola al cognome materno. Ciò in virtù di quella prossimità neonatale che all’atto della nascita lega il figlio esclusivamente alla madre, condizione bilaterale che sarebbe discriminante e in opposizione alle politiche di genere, che esigono rispetto per la donna, continuare ostinatamente a occultare.

L’eventuale discordia sull’ordine trova la sua equa soluzione nel sorteggio e non in un assurdo e viziante ordine alfabetico, che introduce un elemento di disparità nella coppia (se si sa in partenza che si sarà vincenti non si è disposti a mediare per un accordo), oltre a costituire nel tempo un fattore di esaurimento dei cognomi alfabeticamente meno favoriti, con conseguente impoverimento della ricchezza dei cognomi italiani.



Né l’ordine in cui sono posti i due cognomi rischia di introdurre forzature limitando la libertà delle generazioni successive, giacché ciascun genitore indica quale dei suoi eventuali due cognomi intende attribuire al figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale personalmente li ha.



Infine, la centralità dell’interesse del figlio, unitamente alla consapevolezza che egli è l’unico titolare del cognome o dei cognomi che gli sono stati attribuiti –  cognome o cognomi che acquista e che non gli vengono trasmessi in quanto non costituiscono un bene ma uno strumento strutturante la personalità individuale (Trib. Civile di Palermo, Sez. I, sentenza 865/1982) – ha determinato la formulazione di una norma che prevede la possibilità di modifica del o dei cognomi alla maggiore età, per garantire al soggetto che li porta una pacifica convivenza con se stesso.

Art. 1 – (Diritto al nome)

L’art. 6 del codice civile è sostituito dal seguente.


Art. 6 – (Diritto al nome)

 Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. 
Nel nome si comprendono un prenome e uno o due cognomi.  
È diritto della persona essere collegata alla nascita mediante un cognome a fratelli e sorelle che di uno o entrambi i suoi genitori portino già il cognome e ad almeno uno dei genitori con i quali è previsto che viva. 
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche del nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.


Art. 2 – (Attribuzione e modifica del prenome)


Dopo il nuovo art. 6 del codice civile, è inserito il seguente articolo 6 bis.
Art. 6 bis – (Attribuzione e modifica del prenome) 


La persona assume alla nascita il prenome concordemente indicato dai suoi genitori, o attribuito dall’Ufficiale di Stato civile per sorteggio tra i due proposti dai genitori ove questi non abbiano espresso una scelta concordata. 
Ove riconosciuta inizialmente da un solo genitore, la persona acquista il prenome da questi indicato all’atto del riconoscimento e non lo cambia in caso di riconoscimento successivo da parte dell’altro genitore. 


Qualora la persona non sia riconosciuta alla nascita da nessun genitore, il prenome le verrà attribuito per decisione dell’Ufficiale di Stato civile.
La persona maggiorenne che desideri modificare il suo prenome dovrà inoltrare istanza motivata alla Prefettura competente per il cambiamento del nome.


Art. 3 – (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona maggiorenne) 


Dopo l’art. 6 bis del codice civile, è inserito il seguente articolo 6 ter.


Art. 6 ter – (Modifica dei Cognomi o del Cognome della persona maggiorenne)
La persona può alla maggiore età modificare il proprio o i propri cognomi per mezzo di richiesta non motivata e non suffragata da consensi altrui e presentata all’Anagrafe nei modi di cui ai commi 2 e 3.


Qualora abbia ricevuto un solo cognome può chiedere l’aggiunta del cognome del genitore da cui non ne ha ricevuto nessuno, o di uno dei due cognomi a sua scelta ove detto genitore ne abbia due.


Qualora abbia assunto due cognomi può chiedere che ne sia soppresso uno a sua scelta.


Ove desideri chiedere l’aggiunta o la sostituzione di uno o di entrambi i suoi cognomi con un cognome non posseduto da nessuno dei suoi genitori, dovrà presentare richiesta motivata alla Prefettura competente per il cambiamento del nome.
 

Art. 4 – (Cognome dei coniugi)

L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente. 


Art. 143-bis – (Cognome dei coniugi)


Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e non aggiunge quello dell’altro coniuge.


In deroga a quanto stabilito dal comma 1, la donna che per effetto del precedente art. 143 bis abbia aggiunto al proprio il cognome del marito lo mantiene, salvo una sua richiesta di modifica e di adeguamento al nuovo art. 143 bis comma 1, che può essere presentata all’Anagrafe in qualsiasi momento e non necessita di motivazione o consenso.


Motivazione

La brusca rimozione della norma per la quale la donna coniugata è stata collegata ai suoi figli mediante l’aggiunzione del cognome maritale, identico al cognome paterno di costoro, creerebbe un qualche vulnus nella situazione di quelle donne che non potrebbero godere retroattivamente delle regole che questa legge introduce.
Il comma 2 sana questa situazione e nel contempo toglie qualsiasi alibi a coloro che cercano pretesti, per mantenere in vita il vecchio 143-bis della disuguaglianza.

Art. 5 – (Cognomi del figlio)   


È inserito nel c. c. il seguente articolo 143 quater.


Art. 143 quater – (Cognomi del figlio)
Il figlio acquista alla nascita due cognomi, uno per genitore. Il  genitore che abbia più di un cognome indicherà quale di essi preferisce sia assunto dal figlio, indipendentemente dall’ordine nel quale egli li possiede. Ove uno dei genitori sia stabilmente impossibilitato ad  esprimere la sua preferenza, l’Ufficiale di stato civile provvederà ad  assegnare al figlio il primo dei due cognomi posseduti da quel genitore.



In conseguenza del tempo in  cui viene effettuata la registrazione anagrafica legata all’evento della nascita, l’ordine dei cognomi è attribuito per prossimità neonatale. Prevede  pertanto in prima posizione il materno, salvo diversa indicazione concorde presentata all’Ufficiale di Stato civile da entrambi i genitori. Ove la richiesta di ordine diverso da quello derivante dalla prossimità neonatale sia presentata da un genitore soltanto, l’Ufficiale di Stato civile attribuirà i due cognomi nell’ordine risultante dal sorteggio.
In alternativa al doppio cognome di cui ai commi precedenti è prevista l’attribuzione di un cognome unico, materno o  paterno, solo nel caso di dichiarazione concorde di entrambi i genitori resa all’Ufficiale di stato civile all’atto della registrazione anagrafica.



Il cognome indicato da ciascun genitore o assegnato dall’Ufficiale di stato civile ai sensi del precedente comma deve necessariamente coincidere con  il cognome che sia già stato assunto da un figlio legalmente riconosciuto dallo stesso, nato da un matrimonio o al di fuori di esso oppure adottato.


Motivazione del Comma 2


A – La previsione di una regola base cui attenersi in assenza di richieste contrarie facilita l’espletamento della registrazione anagrafica, fornendo un’indicazione certa all’Ufficiale di stato civile, che non avrà da sollecitare indicazioni aggiuntive a quella del cognome preferito da un genitore che ne abbia già due.


B – Peraltro, con il contenuto di questo comma  si diventa per la prima volta rispettosi della verità della vita. I genitori biologici, coniugati o meno, sono due e due sarebbe bene che fossero i cognomi attribuiti alla nascita. 

Non appena vengono al mondo, acquistando automaticamente personalità giuridica, i neonati di entrambi i sessi sono in stretta relazione con la madre e con lei soltanto. Inoltre, benché si auspichi che i padri si rendano nel tempo partecipi positivamente dell’allevamento e della cura della prole come in qualche Paese è già accaduto, è corretto nei confronti della donna, nonché educativo per le generazioni a venire, che il primo cognome da attribuire a figli e figlie sia quello della madre, che ha affrontato per loro una gestazione e anche un parto.


C – La possibilità di modifica dell’ordine anche dietro richiesta di un solo genitore rende vana ogni eventuale polemica su una presunta discriminazione a svantaggio degli uomini, rendendo interamente paritaria la determinazione dell’ordine da assegnare. 


D – È da sottolineare la previsione esclusiva del sorteggio in caso di scelta discordante, per le ragioni che seguono:


a – sapere in anticipo quale dei cognomi (della madre o del padre) risulterebbe vincente in caso di discordia – conseguenza inevitabile dell’adozione dell’ordine alfabetico – vizierebbe irrimediabilmente la posizione paritaria all’interno di ogni coppia specifica e alla coppia specifica non interessa come si distribuisce statisticamente il fenomeno su un’intera popolazione; 


b – l’utilizzo dell’ordine alfabetico finirebbe nel tempo col sopprimere i cognomi meno favoriti dall’ordine, impoverendo senza una valida ragione la ricchezza dei cognomi italiani.



Motivazione del Comma 3

La sentenza di Strasburgo sul caso Cusan-Fazzo contiene un’indicazione specifica sul diritto dei genitori di stabilire secondo i propri criteri l’indirizzo della vita familiare e inserisce la scelta del cognome tra questi diritti. 


Voler limitare al doppio cognome la proposta di legge appare di conseguenza impraticabile. Benché si consideri utile in linea di massima per il figlio che questi acquisti i cognomi di entrambi i genitori, costoro possono voler ragionevolmente evitare che il figlio si relazioni a un ramo del parentado se tale relazione può danneggiare per un qualche motivo la vita del figlio, senza venir costretti a dimostrarlo. 


Da considerare anche l’esistenza di casi frequenti in cui un figlio maggiorenne rifiuta il cognome di un genitore che gli è stato attribuito alla nascita e ne chiede l’abolizione, richiesta che fin qui ha incontrato notevoli ostacoli nelle pratiche presentate ai Prefetti. 


Limitare il cognome unico ai casi gravi, come si è letto in qualche proposta di emendamenti passati, non soltanto contrasta con la libertà e l’autonomia dei coniugi al centro della sentenza di Strasburgo ma significa altresì esporre il figlio alla curiosità altrui, rendendo eccezionale la presenza di un solo cognome; tale soluzione è dunque da rigettare, anche a tutela della personalità del figlio.

Art. 6 – (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o al di fuori di esso)

È inserito nel c. c. il seguente articolo 143 quinquiens.


Art. 143 quinquiens – (Modifica del Cognome del figlio minore nato nel matrimonio o al di fuori di esso) 


Qualora a un figlio minore non adottivo sia stato attribuito alla nascita un solo cognome e i suoi genitori abbiano attribuito a un loro figlio nato successivamente il doppio cognome, i genitori conviventi possono modificare il cognome del figlio presentando all’Anagrafe richiesta di aggiunta del cognome mancante, se il figlio è minore di anni 14. Ove il figlio abbia già compiuto i 14 anni di età, la richiesta dovrà essere convalidata dalla firma autenticata del figlio.

In caso di non convivenza dei genitori, il genitore il cui cognome non è stato attribuito al figlio all’atto della nascita può presentare richiesta di aggiunta del suo cognome o di uno dei suoi cognomi.
La richiesta va presentata all’Anagrafe e non necessita dell’assenso dell’altro genitore salvo che questi non abbia l’affido esclusivo, ma dovrà essere convalidata dalla firma autenticata del figlio minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

Art. 7 – (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo genitore)

L’art. 262 del codice civile è sostituito dal seguente. 


Art. 262 – (Cognomi o cognome del figlio riconosciuto da un solo genitore).


Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquista il cognome del genitore che lo riconosce. Ove il genitore abbia due cognomi, questi potrà attribuirgli un solo cognome a sua scelta o entrambi nell’ordine da lui preferito.
In caso di riconoscimento successivo da parte dell’altro genitore, il figlio mantiene sempre in prima posizione il primo o unico cognome acquisito alla nascita e aggiunge ad esso il cognome o uno dei cognomi del genitore che lo riconosce successivamente, secondo le indicazioni da questi fornite.


Il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio ha facoltà di opporsi giudizialmente all’aggiunta del nuovo cognome, ove ciò sia nell’interesse del figlio.

Art. 8 – (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun genitore)


Dopo il nuovo art. 262 del codice civile si inserisce il seguente. 


Art. 262 bis – (Cognomi o cognome del figlio non riconosciuto da nessun genitore)


Qualora il figlio non sia riconosciuto da nessun genitore, l’Ufficiale di Stato civile provvederà ad attribuirgli due cognomi.

Art. 9 – (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne) 


L’ art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 299 – (Cognomi o cognome del figlio adottivo minorenne).  


Il figlio adottivo minorenne acquista due cognomi nell’ordine corrispondente a quello indicato obbligatoriamente da entrambi i genitori con dichiarazione concorde resa all’Ufficiale di stato civile all’atto della registrazione anagrafica.


Ove i genitori non abbiano raggiunto un accordo sull’ordine dei cognomi indicati, questo sarà determinato dal sorteggio effettuato dall’Ufficiale di stato civile.


La sequenza dei cognomi ottenuta va mantenuta per la filiazione ulteriore della coppia, sia di figli adottivi sia di figli biologici. 
In alternativa al doppio  cognome di cui ai commi precedenti è prevista l’attribuzione di un cognome unico, materno o  paterno, solo nel caso di dichiarazione concorde di entrambi i genitori.
È fatto divieto a ciascun genitore di attribuire al figlio adottivo un cognome diverso dal cognome attribuito in precedenza ad altro figlio biologico o adottivo.  

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 – (Cognomi della donna che vuol mantenere il cognome del marito aggiunto in precedenza)

I commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 della legge 10.12.1970 n. 898 e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti.
Con lo scioglimento del matrimonio la donna perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio ai sensi del precedente art. 143 bis e che aveva successivamente mantenuto ai sensi del comma 2 del nuovo 143 bis.


Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

Art. 11 – (Tutela del cognome del marito)


L’art. 156 bis del codice civile è sostituito dal seguente.
Art. 156 bis – (Tutela del cognome del marito)
Con lo scioglimento del matrimonio, il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito previsto dal comma 2 del 143 bis modificato, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole.



Art. 12 – (Modifica del regolamento di cui al DPR 396/2000 sull’Ordinamento dello stato civile)


La parti del DPR 396/2000 in contrasto con gli articoli della presente legge sono da considerare decadute con la promulgazione della stessa. Di conseguenza quelle pratiche di cambiamento del cognome che in precedenza erano affidate alla Prefettura e che ora divengono di competenza dell’Anagrafe verranno trasferite a detti Uffici entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge. 

Parimenti entro i 3 mesi indicati il regolamento dovrà essere modificato, al fine di adeguarlo interamente al contenuto della legge.

Fonte:  noidonne.org