Fino a quando non interviene la sentenza di divorzio, che sancisce il definivo scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non seperato: quota legittima di eredità e diritto di abitazione della casa familiare.
L’unica ipotesi in cui il coniuge separato perde i diritti successori è quella in cui gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (cioè non impugnata e divenuta definitiva). In questa ipotesi, infatti, l’addebito della separazione (ricorrente qualora l’intollerabilità della convivenza è dovuta a causa imputabile ad uno dei coniugi) fa venir meno la riserva di quota dell’eredità prevista dalla legge.
Occorre dunque distinguere l’ipotesi del coniuge separato senza addebito da quella del coniuge separato con addebito.
Diritti successori del coniuge separato senza addebito
Il coniuge separato senza addebito è equiparato, ai fini della successione ereditaria, al coniuge non separato. Ciò significa che egli ha diritto per legge a:
- metà dell’eredità del coniuge defunto, se non ci sono figli:
- 1/3 dell’eredità del coniuge defunto, se c’è un solo figlio (al quale spetta l’altro terzo);
- 1/4 dell’eredità del coniuge defunto, se ci sono più figli (ai quali spetta metà dell’eredità da dividere in parti uguali).
Il coniuge separato senza addebito eredita anche il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del coniuge defunto, o comuni. Tali diritti gravano sulla quota disponibile in aggiunta a quella legittima.
Diritti successori del coniuge separato con addebito
Il coniuge separato con addebito (qualora la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato) perde i diritti successori propri del coniuge. Egli dunque non è più erede legittimario del coniuge defunto.
Il coniuge separato con addebito conserva soltanto il diritto ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non è comunque di entità superiore a quella degli alimenti goduti.
Fonte: laleggepertutti.it